Art. 486 Codice Navigazione Rapporti contrattuali

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Salvo il disposto del secondo comma dell’articolo 484, le norme sulla responsabilità per danni da urto non si applicano ai rapporti di responsabilità che intercorrono tra persone vincolate da contratto di lavoro o di trasporto ovvero da altro contratto.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.