Art. 481 Codice Navigazione Prescrizione

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. L’azione per contribuzione alle avarie comuni si prescrive col decorso di un anno dal termine del viaggio della nave o, se trattasi di viaggio circolare, dal termine del viaggio contributivo.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.