Art. 487 Codice Navigazione Prescrizione
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Il diritto al risarcimento dei danni cagionati da urto di navi si prescrive col decorso di due anni dal giorno in cui il danno si è prodotto.
2. Il diritto di rivalsa spettante alla nave che, ai sensi dell’articolo 484, abbia versato l’intero risarcimento si prescrive col decorso di un anno dal giorno del pagamento.