Art. 487 Codice Navigazione Prescrizione

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Il diritto al risarcimento dei danni cagionati da urto di navi si prescrive col decorso di due anni dal giorno in cui il danno si è prodotto.

2. Il diritto di rivalsa spettante alla nave che, ai sensi dell’articolo 484, abbia versato l’intero risarcimento si prescrive col decorso di un anno dal giorno del pagamento.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.