Art. 488 Codice Navigazione Danni non derivanti da collisione materiale
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Le disposizioni che precedono si applicano ai danni prodotti per spostamento di acqua od altra causa analoga, da una nave ad un’altra e alle persone o alle cose che sono a bordo di questa, anche se non vi è stata collisione materiale.