Art. 488 Codice Navigazione Danni non derivanti da collisione materiale

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Le disposizioni che precedono si applicano ai danni prodotti per spostamento di acqua od altra causa analoga, da una nave ad un’altra e alle persone o alle cose che sono a bordo di questa, anche se non vi è stata collisione materiale.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.