Art. 275 Codice Navigazione Limitazione del debito dell’armatore

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Per le obbligazioni contratte in occasione e per i bisogni di un viaggio, e per le obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti durante lo stesso viaggio, ad eccezione di quelle derivanti da proprio dolo o colpa grave, l’armatore di una nave di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate può limitare il debito complessivo ad una somma pari al valore della nave e all’ammontare del nolo e di ogni altro provento del viaggio.

2. Sulla somma alla quale è limitato il debito dell’armatore concorrono i creditori soggetti alla limitazione secondo l’ordine delle rispettive cause di prelazione e ad esclusione di ogni altro creditore.

Testo in vigore dal 10 agosto 2012

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.