Art. 271 Codice Navigazione Pubblicità della dichiarazione

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. La dichiarazione di armatore deve essere trascritta nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante, e, per le navi maggiori, annotata sull’atto di nazionalità.

2. Per l’annotazione sull’atto di nazionalità, se la nave trovasi fuori del porto di iscrizione, si applica il disposto del secondo comma dell’articolo 255.

3. Nel caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull’atto di nazionalità, prevalgono le risultanze della matricola.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.