Art. 268 Codice Navigazione Forma della dichiarazione

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. La dichiarazione di armatore è fatta per atto scritto con sottoscrizione autenticata, ovvero verbalmente; in quest’ultimo caso la dichiarazione è raccolta dall’autorità competente con processo verbale, nelle forme stabilite dal regolamento.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.