Art. 267 Codice Navigazione Designazione di rappresentante
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Nel fare la dichiarazione ovvero nel compiere le formalità di cui agli articoli 265, terzo comma,266, l’armatore, se non è domiciliato nel luogo dove è l’ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, deve designare un rappresentante ivi residente, presso il quale, nei confronti dell’autorità preposta alla navigazione marittima o interna, si intende domiciliato.