Art. 270 Codice Navigazione Contenuto della dichiarazione di armatore

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. La dichiarazione di armatore deve contenere:
a) il nome, la paternità, la nazionalità, il domicilio o la residenza dell’armatore;
b) gli elementi di individuazione della nave.
Quando l’esercizio è assunto da persona diversa dal proprietario, la dichiarazione deve altresì contenere:
c) il nome, la paternità, la nazionalità, il domicilio o la residenza del proprietario;
d) l’indicazione del titolo che attribuisce l’uso della nave.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.