Art. 124 Codice Navigazione Rilascio dei documenti di abilitazione

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Il rilascio delle patenti per i titoli professionali marittimi indicati alle lettere a e b del primo e del secondo comma dell’articolo precedente è di competenza del direttore marittimo.

2. Il rilascio dei documenti di abilitazione per gli altri titoli professionali è di competenza del capo del compartimento e dei capi degli altri uffici indicati dal regolamento.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.