Art. 118 Codice Navigazione Matricole e registri del personale marittimo

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. La gente di mare è iscritta in matricole. Il personale addetto ai servizi portuali e il personale tecnico delle costruzioni navali sono iscritti in registri.

2. Le matricole e i registri sono tenuti dagli uffici indicati dal regolamento.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.