Art. 118 Codice Navigazione Matricole e registri del personale marittimo
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. La gente di mare è iscritta in matricole. Il personale addetto ai servizi portuali e il personale tecnico delle costruzioni navali sono iscritti in registri.
2. Le matricole e i registri sono tenuti dagli uffici indicati dal regolamento.