Art. 115 Codice Navigazione Categorie della gente di mare

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. La gente di mare si divide in tre categorie:
1° personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo;
2° personale addetto ai servizi complementari di bordo;
3° personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera.(51)

Testo in vigore dal 22 ottobre 1996

Note di aggiornamento

Aggiornamento (51)

Il D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647, ha disposto (con l’art. 10, comma 1) che “Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli 115, 123, 130 e 134 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono istituiti, rispettivamente, il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio e il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne”.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.