Art. 117 Codice Navigazione Personale tecnico delle costruzioni navali

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Il personale tecnico delle costruzioni navali comprende:
1) gli ingegneri navali;
2) i costruttori navali;
3) i maestri d’ascia e i calafati.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.