Art. 122-bis Codice Navigazione Modalità delle annotazioni
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Fatto salvo quanto previsto dai commi seguenti, le annotazioni sui libretti di navigazione sono eseguite dall’ufficiale o da altro funzionario dell’ufficio marittimo o consolare a ciò delegato, che le firma apponendovi il timbro d’ufficio e la menzione della propria qualifica.
2. Ove le annotazioni di cui al primo comma riguardino i movimenti di imbarco e sbarco del comandante della nave, l’ufficiale o il funzionario competente provvede altresì a darne comunicazione, entro quindici giorni, all’ufficio marittimo di iscrizione del comandante, nelle forme previste dalla legge.
3. Le annotazioni dei movimenti di imbarco e sbarco dei membri dell’equipaggio diversi dal comandante e del personale addetto ai servizi complementari di bordo sono effettuate dal comandante della nave che le firma apponendovi la menzione della propria qualifica e provvedendo a darne comunicazione, entro quindici giorni, all’ufficio marittimo di iscrizione del marittimo, nelle forme previste dalla legge.