Art. 122-bis Codice Navigazione Modalità delle annotazioni

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi seguenti, le annotazioni sui libretti di navigazione sono eseguite dall’ufficiale o da altro funzionario dell’ufficio marittimo o consolare a ciò delegato, che le firma apponendovi il timbro d’ufficio e la menzione della propria qualifica.

2. Ove le annotazioni di cui al primo comma riguardino i movimenti di imbarco e sbarco del comandante della nave, l’ufficiale o il funzionario competente provvede altresì a darne comunicazione, entro quindici giorni, all’ufficio marittimo di iscrizione del comandante, nelle forme previste dalla legge.

3. Le annotazioni dei movimenti di imbarco e sbarco dei membri dell’equipaggio diversi dal comandante e del personale addetto ai servizi complementari di bordo sono effettuate dal comandante della nave che le firma apponendovi la menzione della propria qualifica e provvedendo a darne comunicazione, entro quindici giorni, all’ufficio marittimo di iscrizione del marittimo, nelle forme previste dalla legge.

Testo in vigore dal 10 maggio 2026

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.