Art. 46 Codice Nautica Obblighi del conduttore

Codice della nautica da diporto – D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171

1. Il conduttore è tenuto ad usare l’unità da diporto secondo le caratteristiche tecniche risultanti dalla licenza di navigazione e in conformità alle finalità di diporto.

Testo in vigore dal 15 settembre 2005

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.