Art. 46 Codice Nautica Obblighi del conduttore
Codice della nautica da diporto – D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171
1. Il conduttore è tenuto ad usare l’unità da diporto secondo le caratteristiche tecniche risultanti dalla licenza di navigazione e in conformità alle finalità di diporto.