Art. 42-bis Codice Nautica Locazione con prescrizione di comandante

Codice della nautica da diporto – D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171

1. Il contratto di locazione può prevedere che l’imbarcazione da diporto sia comandata da soggetto munito almeno di titolo professionale di cui all’articolo 36-bis e designato dal locatario in qualità di comandante.

2. Nel caso previsto dal comma 1, il numero massimo di persone trasportate non deve essere superiore a dodici, escluso il comandante, fatto salvo il numero massimo delle persone trasportabili, indicato nel certificato di omologazione dell’imbarcazione, se inferiore a tredici.

3. Il contratto di locazione di cui al comma 1 può essere stipulato solo da un unico locatario persona fisica e, unitamente al contratto tra locatario e comandante, è conservato tra i documenti di bordo per tutta la durata della locazione.

Testo in vigore dal 10 maggio 2026

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.