Art. 44 Codice Nautica Prescrizione
Codice della nautica da diporto – D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171
1. I diritti derivanti dal contratto di locazione si prescrivono col decorso di un anno. Il termine decorre dalla scadenza del contratto o, nel caso di cui al comma 2 dell’articolo 43, dalla riconsegna dell’unità.