Art. 45 Codice Nautica Obblighi del locatore
Codice della nautica da diporto – D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171
1. Il locatore è tenuto a consegnare l’unità da diporto, con le relative pertinenze, in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei documenti necessari per la navigazione e coperta dall’assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.
Nota all’art. 45.
- Per la legge 24 dicembre 1969, n. 990 si veda la nota all’art. 41.