Art. 43 Codice Nautica Scadenza del contratto

Codice della nautica da diporto – D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171

1. Salvo espresso consenso del locatore, il contratto non s’intende rinnovato ancorché, spirato il termine stabilito, il conduttore conservi la detenzione dell’unità da diporto.

2. Salvo diversa volontà delle parti, nel caso di ritardo nella riconsegna per fatto del conduttore per un periodo non eccedente la decima parte della durata del contratto di locazione, non si fa luogo a liquidazione di danni ma al locatore, per il periodo di tempo eccedente la durata del contratto, è dovuto un corrispettivo in misura doppia di quella stabilita nel contratto stesso.

Testo in vigore dal 15 settembre 2005

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.