Art. 315 CCII Risoluzione e annullamento del concordato

Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

1. Se il concordato non è eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori, ne pronuncia la risoluzione con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dall’articolo 250, commi 2, 3, 4, 5 e 6.

2. Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato può essere annullato a norma dell’articolo 251.

3. Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione coatta amministrativa e l’autorità che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari.

Testo in vigore dal 15 luglio 2022

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.