Art. 296 CCII Rapporti tra concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa

Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

1. Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere sempre ammesse alla procedura di concordato preventivo, osservato, per le imprese non assoggettabili a liquidazione giudiziale, l’articolo 297, comma 8.

Testo in vigore dal 15 luglio 2022

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.