Art. 312 CCII Ripartizione dell’attivo

Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono distribuite secondo l’ordine stabilito nell’articolo 221.

2. Previo parere del comitato di sorveglianza, e con l’autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione, il commissario può distribuire acconti parziali a tutti i creditori o ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività.

3. Le domande tardive per l’ammissione di crediti o per il riconoscimento dei diritti reali non pregiudicano le ripartizioni già avvenute, e possono essere fatte valere sulle somme non ancora distribuite, osservate le disposizioni dell’articolo 225.

4. Alle ripartizioni parziali si applicano le disposizioni dell’articolo 227.

Testo in vigore dal 15 luglio 2022

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.