Art. 304 CCII Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti
Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo V, capo I, sezioni III e V e le disposizioni dell’articolo 165.
2. Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l’autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e, in quelli del comitato dei creditori, il comitato di sorveglianza.