Art. 316 CCII Funzioni delle autorità amministrative di vigilanza

Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

1. Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, le autorità amministrative di vigilanza sono altresì competenti a:
a) ricevere dagli organi interni di controllo dei soggetti vigilati e dai soggetti incaricati della revisione e dell’ispezione la comunicazione dei segnali di cui all’articolo 3;
b) Lettera abrogata dal D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
c) proporre domanda di accertamento dello stato di insolvenza con apertura della liquidazione coatta amministrativa.

Testo in vigore dal 15 luglio 2022

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.