Art. 316 CCII Funzioni delle autorità amministrative di vigilanza
Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
1. Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, le autorità amministrative di vigilanza sono altresì competenti a:
a) ricevere dagli organi interni di controllo dei soggetti vigilati e dai soggetti incaricati della revisione e dell’ispezione la comunicazione dei segnali di cui all’articolo 3;
b) Lettera abrogata dal D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
c) proporre domanda di accertamento dello stato di insolvenza con apertura della liquidazione coatta amministrativa.