Art. 125 Codice Comunicazioni Licenze ed autorizzazioni preesistenti

Codice delle comunicazioni elettroniche – D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali preesistenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato continuano ad essere valide fino alla loro naturale scadenza e ad esse si applicano le disposizioni del presente Titolo.

Testo in vigore dal 16 settembre 2003

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.