Art. 119 Codice Comunicazioni Requisiti delle apparecchiature

Codice delle comunicazioni elettroniche – D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

1. Le apparecchiature impiegate per le attività di cui agli articoli 104 e 105, se non disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, devono essere rispondenti alle specifiche stabilite in materia di compatibilità elettromagnetica, di sicurezza elettrica e di altri requisiti essenziali nonché alle specifiche previste in materia di conformità tecnica.
Nota all’art. 119:
- Per il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, si vedano le note alle premesse.

Testo in vigore dal 16 settembre 2003

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.