Art. 113 Codice Comunicazioni Dichiarazioni

Codice delle comunicazioni elettroniche – D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

1. La dichiarazione prevista dall’articolo 107, comma 1, tiene luogo della licenza di esercizio.

2. Nel caso in cui la dichiarazione di cui al comma 1 sia presentata da più soggetti, deve essere designato tra questi il rappresentante abilitato a tenere i rapporti con il Ministero.

Testo in vigore dal 16 settembre 2003

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.