Art. 121 Codice Comunicazioni Bande collettive di frequenze

Codice delle comunicazioni elettroniche – D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

1. Con provvedimenti del Ministero sono definite:
a) le interfacce radio delle apparecchiature disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
b) le caratteristiche tecniche e le modalità di funzionamento delle apparecchiature indicate negli articoli 104 e 105, se non disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
c) le integrazioni necessarie per adeguare l’elenco delle apparecchiature di cui agli articoli 104 e 105.
Nota all’art. 121:
- Per il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, si vedano le note alle premesse.

Testo in vigore dal 16 settembre 2003

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.