Art. 118 Codice Comunicazioni Rinuncia

Codice delle comunicazioni elettroniche – D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

1. Gli interessati possono rinunciare alla autorizzazione generale entro il 30 novembre di ciascun anno, indipendentemente dalla durata della validità del titolo. La rinuncia ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Le relative comunicazioni possono essere consegnate anche direttamente all’ufficio competente del Ministero.

Testo in vigore dal 16 settembre 2003

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.