Art. 907 c.c. Distanza delle costruzioni dalle vedute
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell’art. 905.
2. Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita.
3. Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 907 c.c. chiude la sezione del codice dedicata alle vedute, cioè alle aperture che consentono non solo di ricevere luce e aria ma anche di guardare e affacciarsi sul fondo vicino (inspectio e prospectio). Mentre gli artt. 905 e 906 c.c. pongono limiti a chi apre la veduta, l’art. 907 c.c. guarda alla posizione opposta e vincola il proprietario del fondo su cui la veduta si esercita: una volta che il diritto di veduta sia stato acquistato, il vicino non può costruire a meno di tre metri.
La ratio è la tutela dell’effettivo godimento della veduta, che assicura aria, luce e possibilità di affaccio, contro costruzioni che la soffochino. La norma esprime un bilanciamento già compiuto dal legislatore tra l’interesse del proprietario a edificare e il valore sociale del diritto di veduta, che attiene all’igiene e alla vivibilità degli edifici. La disposizione è rimasta immutata dal 1942.
Contenuto della disposizione
La norma contiene tre regole:
Presupposto indispensabile è l’anteriorità del diritto di veduta rispetto all’esercizio della facoltà di costruire. Il diritto può derivare dalla proprietà, quando la veduta sia aperta nel rispetto delle distanze dell’art. 905 c.c., oppure da una servitù acquistata per contratto, testamento, usucapione o destinazione del padre di famiglia, trattandosi di servitù apparente.
Profili applicativi
Il primo accertamento riguarda la natura dell’apertura: una finestra con vetrata fissa, che consente di vedere ma non di affacciarsi, è una luce e non una veduta, e non beneficia della distanza dell’art. 907 c.c. Chi lamenta la violazione deve poi dimostrare il titolo del proprio diritto; per l’usucapione occorre provare che l’apertura avesse le caratteristiche di veduta per l’intero ventennio.
La nozione di “fabbricare” è ampia e comprende ogni manufatto stabile idoneo a limitare l’esercizio della veduta: tettoie, pergotende con struttura fissa, verande, ampliamenti e sopraelevazioni. La qualificazione dell’opera come costruzione è apprezzamento di fatto del giudice di merito. Nei condomini il proprietario del piano superiore ha diritto alla veduta in appiombo fino alla base dell’edificio, e il condomino sottostante non può erigere strutture entro tre metri dal balcone sovrastante.
Errore ricorrente è invocare il rispetto delle distanze tra costruzioni dell’art. 873 c.c., dei regolamenti edilizi o il possesso del titolo abilitativo: la disciplina delle vedute è autonoma e prevale nei rapporti tra privati. Neppure l’irregolarità urbanistica della veduta esclude la tutela. Il rimedio tipico è la riduzione in pristino, con arretramento o demolizione dell’opera.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 900 c.c. distingue luci e vedute; gli artt. 905 e 906 c.c. fissano le distanze per l’apertura delle vedute dirette e oblique e il criterio di misurazione richiamato dall’art. 907 c.c. Le distanze tra costruzioni sono regolate dagli artt. 873 e seguenti c.c., con l’esenzione dei muri di cinta dell’art. 878 c.c. L’acquisto della servitù di veduta passa per gli artt. 1031, 1061, 1062 e 1158 c.c.; nel condominio l’uso delle parti comuni (art. 1102 c.c.) non deroga alle distanze dalle vedute. La riduzione in pristino si attua secondo le regole sull’esecuzione degli obblighi di non fare dell’art. 2933 c.c.