Art. 906 c.c. Distanza per l’apertura di vedute laterali od oblique

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Non si possono aprire vedute laterali od oblique sul fondo del vicino se non si osserva la distanza di settantacinque centimetri, la quale deve misurarsi dal più vicino lato della finestra o dal più vicino sporto.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.