Art. 905 c.c. Distanza per l’apertura di vedute dirette e balconi
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza di un metro e mezzo.
2. Non si possono parimenti costruire balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi è la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere.
3. Il divieto cessa allorquando tra i due fondi vicini vi è una via pubblica.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 905 c.c. fa parte della sezione dedicata alle luci e alle vedute, che il codice colloca tra le norme sui rapporti di vicinato nell’ambito della proprietà fondiaria. L’art. 900 c.c. distingue le finestre e le altre aperture in due specie: le luci, che danno passaggio alla luce e all’aria ma non consentono di affacciarsi, e le vedute o prospetti, che permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente sul fondo altrui.
L’art. 905 c.c. regola le vedute dirette e le opere che consentono l’affaccio, imponendo una distanza minima dal confine. La ratio è la tutela della riservatezza e della tranquillità del fondo vicino contro le indiscrezioni, cioè contro la possibilità di osservarlo da posizione ravvicinata. Si tratta di un interesse esclusivamente privato, diverso da quello di igiene, decoro e sicurezza perseguito dalle norme sulle distanze tra costruzioni. Il testo è rimasto invariato dal 1942.
Contenuto della disposizione
La norma si articola in tre commi.
Presupposto dell’applicazione è che l’opera consenta l’affaccio, ossia l’inspectio (guardare dentro) e la prospectio (guardare di fronte e intorno) sul fondo altrui, in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza. La veduta è diretta quando chi si affaccia guarda frontalmente il fondo vicino; per le vedute laterali e oblique l’art. 906 c.c. prevede una distanza minore, di settantacinque centimetri. Le vedute aperte a distanza illegittima possono essere mantenute solo se il proprietario ha acquistato la relativa servitù, per contratto, testamento, usucapione o destinazione del padre di famiglia.
Profili applicativi
La prima questione è la qualificazione dell’apertura. Un parapetto troppo basso, inidoneo a garantire un affaccio sicuro, o un affaccio possibile solo scavalcando ringhiere o ostacoli, escludono la veduta; l’apertura può allora costituire una luce irregolare, che il vicino può sempre chiedere di regolarizzare e che non si acquista per usucapione.
La seconda riguarda la qualificazione della veduta come diretta o obliqua, che va compiuta in base alla posizione di chi guarda: dal balcone perpendicolare alla proprietà altrui si esercita, rispetto al lato frontale, una veduta diretta.
La terza attiene al rapporto con le distanze tra costruzioni. Il criterio della prevenzione, che consente a chi edifica per primo di scegliere la propria posizione rispetto al confine, non vale per le vedute: chi costruisce per primo deve comunque tenere le vedute a un metro e mezzo dal confine, anche se il fondo vicino è inedificato. Errore ricorrente è ritenere che la mera esistenza di un’apertura irregolare consenta di pretendere dal vicino il rispetto delle distanze dell’art. 907 c.c.: chi invoca tale tutela deve provare il titolo della servitù. Quando la veduta è aperta legittimamente, invece, sorge il diritto di esigere che il vicino non costruisca a meno di tre metri.
Nel condominio le norme sulle vedute si applicano in quanto compatibili con la struttura dell’edificio e con l’uso delle parti comuni, ciò che richiede una verifica caso per caso.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 900 c.c. fornisce la nozione di luce e di veduta; l’art. 901 c.c. fissa i requisiti delle luci regolari e l’art. 902 c.c. considera luce l’apertura priva dei caratteri di veduta. L’art. 906 c.c. regola le vedute laterali e oblique e l’art. 907 c.c. impone al vicino, una volta acquistato il diritto di veduta, di non costruire a meno di tre metri. Rispetto all’art. 873 c.c. sulle distanze tra costruzioni la disciplina è autonoma. Il mantenimento di vedute irregolari presuppone una servitù, che in quanto apparente si acquista anche per usucapione (art. 1061 e art. 1158 c.c.) o per destinazione del padre di famiglia (art. 1062 c.c.). La violazione si fa valere con l’azione negatoria (art. 949 c.c.) per la chiusura o l’arretramento dell’opera e con la domanda di risarcimento del danno.