Art. 903 c.c. Luci nel muro proprio o nel muro comune

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le luci possono essere aperte dal proprietario del muro contiguo al fondo altrui.

2. Se il muro è comune, nessuno dei proprietari può aprire luci senza il consenso dell’altro; ma chi ha sopraelevato il muro comune può aprirle nella maggiore altezza a cui il vicino non abbia voluto contribuire.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.