Art. 903 c.c. Luci nel muro proprio o nel muro comune
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Le luci possono essere aperte dal proprietario del muro contiguo al fondo altrui.
2. Se il muro è comune, nessuno dei proprietari può aprire luci senza il consenso dell’altro; ma chi ha sopraelevato il muro comune può aprirle nella maggiore altezza a cui il vicino non abbia voluto contribuire.