Art. 904 c.c. Diritto di chiudere le luci

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La presenza di luci in un muro non impedisce al vicino di acquistare la comunione del muro medesimo né di costruire in aderenza.

2. Chi acquista la comunione del muro non può chiudere le luci se ad esso non appoggia il suo edificio.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.