Art. 781 c.c. Donazione tra coniugi

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. I coniugi non possono, durante il matrimonio, farsi l’uno all’altro alcuna liberalità, salve quelle conformi agli usi.(31)

Testo in vigore dal 5 luglio 1973

Note di aggiornamento

Aggiornamento (31)

La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 27 giugno 1973 n. 91 (in G.U. 1ª s.s. 04/07/1973 n. 169) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’articolo 781 del codice civile.”

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.