Art. 780 c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.(40)

Articolo abrogato · Testo in vigore dal 20 settembre 1975

Note di aggiornamento

Aggiornamento (40)

La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha disposto (con l’art. 239, comma 1) che “Dall’entrata in vigore della presente legge non può essere più pronunziata la nullità prevista dall’abrogato articolo 780 del codice civile rispetto agli atti anteriori.”

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.