Art. 780 c.c.
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.(40)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (40)
La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha disposto (con l’art. 239, comma 1) che “Dall’entrata in vigore della presente legge non può essere più pronunziata la nullità prevista dall’abrogato articolo 780 del codice civile rispetto agli atti anteriori.”