Art. 777 c.c. Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il padre e il tutore non possono fare donazioni per la persona incapace da essi rappresentata.

2. Sono consentite, con le forme abilitative richieste, le liberalità in occasione di nozze a favore dei discendenti dell’interdetto o dell’inabilitato.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.