Art. 775 c.c. Donazione fatta da persona incapace d’intendere o di volere

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d’intendere o di volere al momento in cui la donazione è stata fatta, può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa.

2. L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la donazione è stata fatta.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.