Art. 776 c.c. Donazione fatta dall’inabilitato
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La donazione fatta dall’inabilitato, anche se anteriore alla sentenza d’inabilitazione o alla nomina del curatore provvisorio, può essere annullata se fatta dopo che è stato promosso il giudizio d’inabilitazione.
2. Il curatore dell’inabilitato per prodigalità può chiedere l’annullamento della donazione, anche se fatta nei sei mesi anteriori all’inizio del giudizio d’inabilitazione.