Art. 73 c.c. Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui è stata dichiarata la morte presunta

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se la persona di cui e stata dichiarata la morte presunta ritorna o ne è provata l’esistenza al momento dell’apertura della successione, essa o i suoi eredi o aventi causa possono esercitare la petizione di eredità e far valere ogni altro diritto, ma non possono recuperare i beni se non nello stato in cui si trovano, e non possono ripetere che il prezzo di quelli alienati, quando è ancora dovuto, o i beni nei quali esso è stato investito, salvi gli effetti della prescrizione o dell’usucapione.

2. Si applica la disposizione del secondo comma dell’art. 71.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.