Art. 71 c.c. Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l’esistenza

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la petizione di eredità né gli altri diritti spettanti alla persona di cui s’ignora l’esistenza o ai suoi eredi o aventi causa, salvi gli effetti della prescrizione o dell’usucapione.

2. La restituzione dei frutti non è dovuta se non dal giorno della costituzione in mora.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.