Art. 74 c.c. Parentela

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti.(223)

Testo in vigore dal 7 febbraio 2014

Note di aggiornamento

Aggiornamento (223)

Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l’art. 104, comma 4) che “I diritti successori che discendono dall’articolo 74 del codice civile, come modificato dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, sulle eredità aperte anteriormente al termine della sua entrata in vigore si prescrivono a far data da suddetto termine”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.