Art. 70 c.c. Successione alla quale sarebbe chiamata la persona di cui si ignora l’esistenza
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Quando s’apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui s’ignora l’esistenza, la successione è devoluta a coloro ai quali sarebbe spettata in mancanza della detta persona, salvo il diritto di rappresentazione.
2. Coloro ai quali è devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all’inventario dei beni, e devono dare cauzione.