Art. 700 c.c. Facoltà di nomina e di sostituzione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari e, per il caso che alcuni o tutti non vogliano o non possano accettare, altro o altri in loro sostituzione.

2. Se sono nominati più esecutori testamentari, essi devono agire congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni, o si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario.

3. Il testatore può autorizzare l’esecutore testamentario a sostituire altri a se stesso, qualora egli non possa continuare nell’ufficio.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.