Art. 704 c.c. Rappresentanza processuale
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Durante la gestione dell’esecutore testamentario, le azioni relative all’eredità devono essere proposte anche nei confronti dell’esecutore. Questi ha facoltà d’intervenire nei giudizi promossi dall’erede e può esercitare le azioni relative all’esercizio del suo ufficio.