Art. 709 c.c. Conto della gestione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l’anno della morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l’anno.

2. Egli è tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari.

3. Gli esecutori testamentari, quando sono più, rispondono solidalmente per la gestione comune.

4. Il testatore non può esonerare l’esecutore testamentario dall’obbligo di rendere il conto o dalla responsabilità della gestione.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.