Art. 699 c.c. Premi di nuzialità, opere di assistenza e simili

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. È valida la disposizione testamentaria avente per oggetto l’erogazione periodica, in perpetuo o a tempo, di somme determinate per premi di nuzialità o di natalità, sussidi per l’avviamento a una professione o a un’arte, opere di assistenza, o per altri fini di pubblica utilità, a favore di persone da scegliersi entro una determinata categoria o tra i discendenti di determinate famiglie.
Tali annualità possono riscattarsi secondo le norme dettate in materia di rendita.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.