Art. 706 c.c. Divisione da compiersi dall’esecutore testamentario
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il testatore può disporre che l’esecutore testamentario, quando non è un erede o un legatario, proceda alla divisione tra gli eredi dei beni dell’eredità. In questo caso si osserva il disposto dell’art. 733.
2. Prima di procedere alla divisione l’esecutore testamentario deve sentire gli eredi.