Art. 706 c.c. Divisione da compiersi dall’esecutore testamentario

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il testatore può disporre che l’esecutore testamentario, quando non è un erede o un legatario, proceda alla divisione tra gli eredi dei beni dell’eredità. In questo caso si osserva il disposto dell’art. 733.

2. Prima di procedere alla divisione l’esecutore testamentario deve sentire gli eredi.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.