Art. 695 c.c. Diritti dei creditori personali dell’istituito
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. I creditori personali dell’istituito possono agire soltanto sui frutti dei beni che formano oggetto della sostituzione.
1. I creditori personali dell’istituito possono agire soltanto sui frutti dei beni che formano oggetto della sostituzione.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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