Art. 696 c.c. Devoluzione al sostituito

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’eredità si devolve al sostituito al momento della morte dell’istituito.

2. Se le persone o gli enti che hanno avuto cura dell’incapace muoiono o si estinguono prima della morte di lui, i beni o la porzione dei beni che spetterebbe loro è devoluta ai successori legittimi dell’incapace.

Testo in vigore dal 20 settembre 1975

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.