1. L’eredità si devolve al sostituito al momento della morte dell’istituito.
2. Se le persone o gli enti che hanno avuto cura dell’incapace muoiono o si estinguono prima della morte di lui, i beni o la porzione dei beni che spetterebbe loro è devoluta ai successori legittimi dell’incapace.
Testo in vigore dal 20 settembre 1975
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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